LEGITTIMO IL RIFIUTO DI PRELIEVO EMATICO NEL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 20/10/2020) 16/03/2021, n. 10135

L’imputata, incappata in un controllo di routine, ossia senza essere stata coinvolta in alcun incidente stradale, rifiutava di recarsi presso la struttura sanitaria. Gli operanti, a seguito della positività degli accertamenti mediante precursore, non erano legittimati a chiedere alla conducente del veicolo di effettuare il prelievo ematico presso la struttura sanitaria. Ne deriva che il rifiuto non integra gli estremi del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7. Infatti, solo nell’ipotesi in cui i conducenti siano stati coinvolti in incidenti stradali e siano stati sottoposti a cure mediche presso la struttura sanitaria, gli organi di polizia possono chiedere che l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato presso la struttura sanitaria stessa. Nel caso in esame, era legittima la richiesta degli operanti alla conducente di sottoporsi all’alcoltest ma non quella di effettuare l’accertamento, tramite prelievo ematico, presso la struttura sanitaria, in mancanza dell’apposita apparecchiatura, poichè la medesima non era stata sottoposta a cure mediche. Di qui la piena legittimità del rifiuto della conducente.

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