L’ELEMENTO SOGGETTIVO DELL’OMICIDIO PRETERINTENZIONALE E’ LO STESSO DOLO DELLE LESIONI O DELLE PERCOSSE

Era stata dichiarata la responsabilità per l’omicidio preterintenzionale in capo a coloro che avevano causato per primi le lesioni gravi, che avevano portato poi al decesso della vittima. la negligenza dei sanitari, dopo le lesioni,  non aveva deviato l’originaria serie causale, avendone semplicemente favorito o accelerato il decorso evitando di impedirne lo sviluppo, costituendo in tal senso mera concausa dell’evento. Dunque l’inefficace condotta dei sanitari non era causa sopravvenuta da sola sufficiente ad interrompere il nesso causale tra condotta degli aggressori e l’evento morte della vittima.

Cassazione penale, Sezione V, Sent., (data ud. 04/04/2022) 09/05/2022, n. 18396 Presidente Dott. SABEONE Gerardo Relatore Dott. Luca Pistorelli

La sentenza ha avallato la logicità della motivazione adottata dei giudici di merito per cui il collegamento causale tra l’azione lesiva imputata e l’evento che ne è derivato non era stato interrotto dalla intermedia omissione della condotta che sarebbe stata in ipotesi idonea ad evitare la produzione dell’evento medesimo, qualora questa non costituisca un fatto imprevedibile ovvero uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale (ex multis Sez. 5, n. 45241 del 19/10/2021, D’Onofrio, Rv. 282285; Sez. 4, Sentenza n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976; Sez. 1, Sentenza n. 36724 del 18/06/2015, Ferrito, Rv. 264534; Sez. 5, Sentenza n. 35709 del 02/07/2014, Desogus, Rv. 260315; Sez. 5, Sentenza n. 39389 del 03/07/2012, Martena, Rv. 254320; Sez. 5, Sentenza n. 29075 del 23/05/2012, Barbagallo, Rv. 253316; Sez. 4, Sentenza n. 41943 del 04/10/2006, Lestingi, Rv. 235537; Sez. 5, Sentenza n. 17394 del 22/03/2005, D’Iginio, Rv. 231634). La concorrente responsabilità del personale sanitario anche negligente o il lamentato rifiuto della vittima di alimentarsi correttamente, non sono sviluppi imprevedibili o atipici del decorso causale. Nemmeno ricorrendo alla “teoria del rischio”, nella sua declinazione giurisprudenziale si possono raggiungere conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate nella sentenza impugnata. Come noto, nella costante ricerca di un efficiente strumento idoneo ad arginare l’eccessiva forza espansiva dell’imputazione del fatto determinata dal condizionalismo, anche nella giurisprudenza di legittimità si è venuto consolidando un orientamento per cui il nesso causale tra condotta ed evento si interrompe quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla condotta originaria (Sez. 4, Sentenza n. 22691 del 25/02/2020, Romagnolo, Rv. 279513; conf. 276238; 274829; Sez. 4, Sentenza n. 3312 del 02/12/2016, dep. 2017, Zarcone, Rv. 269001; Sez. 4, Sentenza n. 05/05/2015, Sorrentino, Rv. 264365).

L’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, nè dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p., assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento è nella stessa previsione legislativa, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 28706 del 24/05/2018, Picilli, non massimata; Sez. 5, Sentenza n. 44986 del 21/09/2016, Mulè, Rv. 268299; Sez. 5, Sentenza n. 791 del 18/10/2012, (dep. 2013), Palazzolo, Rv. 254386; Sez. 5, Sentenza n. 40389 del 17/05/2012, Perini, Rv. 253357; Sez. 5, Sentenza n. 35582 del 27/6/2012, Tarantino, Rv. 253536; Sez. 5, Sentenza n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247267; Sez. 5, Sentenza n. 13673 del 8/3/2006, Haile, Rv. 234552; Sez. 5, Sentenza n. 13114 del 13/02/2002, Izzo, Rv. 222054)

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