Il caso riguarda un soggetto che guidava in stato di ebbrezza, avendo assunto bevande alcoliche in misura tale da determinare un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, commettendo il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00. La Corte d’appello adita afferma il principio secondo cui in linea generale ed astratta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza quando sia contestata la violazione dell’art. 186 lett. C) C.d.S. come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. U. Sentenza n. 13681 del 25/02/2016). Tuttavia, i giudici ritiegono che nel caso di specie non possa trovare applicazione l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. in quanto le modalità della condotta e il pericolo per l’incolumità pubblica che ne è derivato non possono essere ritenuti inoffensivi dei beni giuridici protetti dalla norma penale, quindi confermava la condanna a mesi 8 di reclusione e ad un anno di sospensione della patente. Sarebbe stato forse meglio per l’indaga fare procedere con un’altra strategia difensiva, ossia la scelta dei lavori di pubblica alla prima occasione utile?
Corte d’Appello Lecce, Sez. Unica, Sent., 27/09/2019
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, lett. c), D.lgs. n. 286 del 1992 (Codice della Strada). In tal senso rileva la circostanza che la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo, non è in astratto incompatibile con il giudizio di particolare tenuità.