RISARCIMENTO DANNO DI 90.000 A VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE E MALTRATTAMENTI

Un caso studiato con cura, al quale ho dedicato molto tempo e concentrazione, quello di una donna che si era rivolta a me per patrocinare la sua difesa come persona offesa e parte civile nel processo penale contro il marito.

L’uomo era accusato di reati gravi quali i maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuata, aggravata dal vincolo coniugale, una vicenda dai contorni privati e terribili.

La testimonianza della donna fu coerente con quanto da lei vissuto e sofferto. Lei stessa spiegò che aveva deciso di registrare tutto quello che accadeva in casa perché il marito le diceva che tanto nessuno le avrebbe creduto. Ed era così, all’esterno della famiglia, l’uomo aveva una reputazione ineccepibile.

Il marito veniva riconosciuto colpevole, quindi veniva condannato ad una pena di cinque anni di reclusione ed a pagare una somma, a titolo di provvisionale, da 90.000,00 euro.

A seguito della riforma di cui alla L. n. 66 del 1996, la giurisprudenza di questa Corte ha sviluppato un indirizzo interpretativo ampio e lineare, che ha considerato la peculiarità dei reati di cui agli art. 609 bis c.p. e ss. e i segnali normativi volti a valutare con doverosa attenzione, la condizione della vittima degli abusi sessuali. Si è tenuto conto che gli studi psicologici in materia hanno da tempo evidenziato la condizione particolare della vittima di quel tipo di abusi, spesso assalita da “sensi di colpa” e da timori di varia natura, sì da rendere difficile la stessa invocazione di aiuto nell’immediato della violenza subita ovvero la stessa denuncia. Tutto ciò è stato, via via, considerato ed apprezzato anche dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, a testimonianza di una rinnovata attenzione verso fenomeni spesso caratterizzati da una violenza subdola e meno appariscente che semplicemente specula sulle debolezze e sui bisogni altrui. Al riguardo, si è affermato che, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232018). Nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661). La dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, quindi, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni; proprio in tema di reati sessuali, infatti, “l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi” (Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L., Rv. 249136; in motivazione la Corte ha precisato che, in questa materia, proprio perchè al fatto non assistono testimoni, possono tuttavia acquisire valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti). In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). Il giudizio di attendibilità del teste, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria, non sia incorso in manifeste contraddizioni e non abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, 05/10/2006, Agnelli, Rv. 235578).

La sentenza Cass. pen., sez. 4, (data ud. 02/12/2021) 01/06/2022, n. 21281, che ha riportato i principi sopra esposti, risponde in modo molto chiaro alle obiezioni difensive della parte accusata in relazione al ritardo con il quale la vittima sia riuscita a reagire alle violenze, e a denunciare, o sul riserbo tenuto in merito al calvario patito anche con le persone più vicine.

Nessuno potrà mai restituire a questa donna la sua dignità ed alleviarle il dolore patito, può essere di consolazione il fatto che sia riuscita a dire la sua, a puntare i piedi, a dire basta, non ci sto più, la vita è mia e me la riprendo.

Sono pienamente soddisfatta del risultato sia in termini di condanna dell’imputato, sia in termini del pieno riconoscimento del risarcimento economico.

Per me lo studio del dettaglio è una priorità.

Consulenza legale anche online

Oltre ad offrire assistenza legale, mettiamo a disposizione un servizio di consulenza online nei nostri ambiti di intervento. Contattaci per fissare un appuntamento in videoconferenza su Skype o su altre piattaforme.

Contatta l'Avvocato Pisanello per
Assistenza Legale Specializzata

Se stai affrontando situazioni di violenza o discriminazione, non esitare a contattarci per una consulenza legale specializzata.