Anche se recidivi reiterati, gli imputati del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione potranno beneficiare, se “il fatto è di lieve entità”, della riduzione fino a un terzo della pena. È infatti incostituzionale la norma che vieta di considerare prevalente, rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, l’attenuante del “fatto di lieve entità” impedendo così di applicare una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato.
LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA 143/2021 depositata 08/07/21 dichiara l’illegittimità costituzionale o l’illegittimità dell’articolo 69, quarto comma, del Codice penale nella parte in cui stabilisce che l’attenuante del “fatto di lieve entità” – introdotta dalla stessa Corte nel 2012, con la sentenza n. 68, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione – non possa prevalere sulla recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del Codice penale. La norma censurata contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e vanifica la funzione mitigatrice della pena