SOLO IL GIUDICE PENALE PUÒ REVOCARE LA PATENTE

Il caso riguarda i condannati e coloro che affrontano un processo penale per i reati di omicidio stradale (589-bis C.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (590-bis C.p.), cui consegue la revoca della patente di guida anche in sede amministrativa. La Corte Costituzionale ha deciso che solo il giudice penale, che ha conosciuto il processo, può decidere se revocare o meno la patente di guida, e non il Prefetto. Il giudice può valutare anche la sussistenza di attenuanti che consentono di non applicare automaticamente la revoca della patente.

Corte Costituzionale Sentenza 68/2021 del 16/04/2021

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

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