Una volta contestato uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 non può essere contestato altro reato

In data 16 giugno 2022 la Corte Cost. con la sentenza n. 149 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge.

La sentenza citata, richiamava espressamente le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, del 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, e della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, del 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci, ove la sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per cui sia già stato definitivamente sottoposto a sanzione amministrativa di carattere punitivo, secondo i “criteri Engel”, integrava una violazione del ne bis in idem, a meno che tra i due procedimenti che sanzionano il medesimo fatto sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto. Tale legame dovrebbe essere ravvisato quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l’interessato; quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti; e quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato, in rapporto alla gravità dell’illecito. Al contempo, si dovrà valutare «se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo si dovrà essere più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto».

La Corte Costituzionale chiariva l’indubbia natura punitiva, secondo i “criteri Engel”, della sanzione amministrativa contemplata dall’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, il cui importo viene determinato quale multiplo (comunque non inferiore a 103 euro) del prezzo di mercato di ciascuna opera indebitamente riprodotta, oppure, in caso di non determinabilità del prezzo dell’opera, in una somma da 103 a 1.032 euro per ciascuna violazione. Infatti, il meccanismo moltiplicatore determinerebbe significative ricadute nella sfera patrimoniale del trasgressore, anche in relazione a fatti di modesta gravità – come quello in specie contestato a P. O. – e svelerebbe il «carattere afflittivo e non meramente restitutorio nonché la finalità repressiva e deterrente» della sanzione in parola. Infatti, la sanzione di cui all’art. 174-bis, di sicuro carattere punitivo, si differenzierebbe da quelle penali «solo per la rapidità del procedimento applicativo», risultando dunque «manifestamente carente quella complementarità di funzioni che sola giustifica il c.d. doppio binario sanzionatorio».

La Corte si soffermava ad analizzare il fatto storico alla base dei due procedimenti, amministrativo e penale, atteso che, da un lato, l’art. 174-bis si applica espressamente alla «violazione delle disposizioni previste nella presente sezione», ossia della Sezione II (Difese e sanzioni penali) del Capo III

(Difesa e sanzioni giudiziarie) del Titolo III (Disposizioni comuni) della legge n. 633 del 1941; Sezione nella quale è descritta la condotta punita dall’art. 171-ter, primo comma, lettera b). Dall’altro lato, il raffronto tra il capo di imputazione elevato nei confronti di P. O. e il verbale di accertamento notificatogli confermerebbe che l’illecito contestato all’interessato costituisce insieme violazione di natura penale ed amministrativa. La stessa giurisprudenza di legittimità (è citata Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30319[1]) escluderebbe l’operatività, in questa materia, della clausola di connessione di cui all’art. 24 della legge 24 novembre 1981[2], n. 689 (Modifiche al sistema penale), proprio sul presupposto dell’identità del fatto[3] cui si applicano la sanzione amministrativa ex art. 174-bis e le sanzioni penali di cui all’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941.

La sentenza della Corte Costituzionale osservava che il giudice penale potrebbe tenere conto della già avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa solo in sede di commisurazione della pena, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, senza però poter escludere l’applicazione della multa, né – salva la ricorrenza di eventuali circostanze attenuanti – poterla quantificare al di sotto del limite edittale di 2.582 euro. L’apparato sanzionatorio complessivo risulterebbe dunque «del tutto sproporzionato e ingiustificato». Non sarebbero inoltre previsti meccanismi di raccordo – sul piano temporale o probatorio – tra i procedimenti amministrativo e penale e sarebbe altresì da escludere, in specie, la sussistenza della connessione obiettiva per pregiudizialità, che vale, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 689 del 1981, a radicare la competenza del giudice penale per l’accertamento della responsabilità in relazione all’illecito amministrativo; con la conseguenza che l’interessato dovrebbe sopportare l’onere della duplicazione di procedimenti….omissis…A fronte di tale quadro, l’unica norma astrattamente in grado di «neutralizzare» la duplicazione dei giudizi sarebbe l’art. 649 cod. proc. pen., che preclude la possibilità di iniziare o proseguire un nuovo procedimento penale nei confronti dell’imputato prosciolto o condannato, in relazione al medesimo fatto, con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili

D’altronde spesso le procure ricorrono alla contestazione di cui all’art. 648 Cp, cioè del reato di ricettazione, che però è stata già dichiarata nulla dalla giurisprudenza. Si riportano le importanti sentenze delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici in tema di specialità:

Cass. pen., Sez. Unite, 20/12/2005, n. 47164 (rv. 232303): La condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 16 della Legge 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall’art. 9 Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.
Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza, 28/10/2010, n. 1963 (rv. 248722): In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte. (Rigetta, Gip Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14/10/2009).
Cass. pen., Sez. II, 25/01/2006, n. 7180 (rv. 233577): L’intervenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all’art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. modd. di acquisto, anche se finalizzato al commercio, di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posto in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, comporta che la Corte di cassazione, nel pronunziare l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per non essere il fatto previsto come reato, disponga la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente, in forza della disposizione di carattere generale di cui all’art. 41 della L. 24 novembre 1981, n. 689. (Annulla in parte senza rinvio, App. L’Aquila, 11 Novembre 2004).

Pertanto in presenza di delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) non dovranno essere contestati reati, in quanto sarebbe in violazione del principio “ne bis in idem”, che dovrà portare ad una pronuncia di proscioglimento o non luogo a procedere, già prevista in via generale dall’art. 649 cod. proc. pen.

  [1] Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18/12/2017, n. 30319 (rv. 646608-01): La connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall’organo amministrativo al giudice penale, rileva esclusivamente qualora l’accertamento del primo costituisca l’antecedente logico necessario per l’esistenza del secondo mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 05/09/2013)

[2] Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato) Legge 24/11/1981, n. 689:

  Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

 Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, all’autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

 Se l’autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell’apertura del dibattimento.

 La persona obbligata in solido con l’autore della violazione deve essere citata nell’istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’imputato, esclusa la nomina del difensore d’ufficio.

 Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

  La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

[3] Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/07/2017, n. 18276 (rv. 645097-01): La connessione oggettiva di cui all’art. 24 della l. n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l’esistenza del reato dipenda dall’accertamento della violazione amministrativa, la quale assume, così, carattere pregiudiziale, rappresentandone l’antecedente logico necessario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso tale connessione, ritenendo ontologicamente diversi gli illeciti penali contestati – consistenti in fatti ascrivibili a bancarotta fraudolenta per distrazione e falso in bilancio – dalle violazioni amministrative ascritte al ricorrente – afferenti condotte contestategli in ragione del suo ruolo di Presidente e componente del Collegio Sindacale, quali inosservanza delle disposizioni sul patrimonio minimo, carenze nei controlli ed omesse comunicazioni e segnalazioni, circa le posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite, all’organo di vigilanza). (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 19/07/2013)

Consulenza legale anche online

Oltre ad offrire assistenza legale, mettiamo a disposizione un servizio di consulenza online nei nostri ambiti di intervento. Contattaci per fissare un appuntamento in videoconferenza su Skype o su altre piattaforme.

Contatta l'Avvocato Pisanello per
Assistenza Legale Specializzata

Se stai affrontando situazioni di violenza o discriminazione, non esitare a contattarci per una consulenza legale specializzata.