La violenza sessuale è un reato disciplinato dall’art. 609 bis del codice penale. Chiunque, mediante violenza, minaccia o abuso di potere, costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punibile con una pena detentiva da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali sfruttando la sua situazione di svantaggio fisico o psicologico al momento del fatto, oppure ingannando la vittima assumendo l’identità di un’altra persona. In casi meno gravi, la pena può essere ridotta fino a due terzi.

