Modello 231 nei poliambulatori e nelle strutture sanitarie private: il caso Santa Rita come lezione organizzativa

La responsabilità da reato degli enti, prevista dal D.Lgs. 231/2001, è spesso associata alle grandi società industriali, agli appalti, alla sicurezza sul lavoro o ai reati contro la pubblica amministrazione. Meno frequentemente viene percepita come un tema centrale per le strutture sanitarie private, i poliambulatori, le case di cura e gli enti accreditati con il Servizio sanitario nazionale.

Eppure proprio la sanità privata rappresenta uno dei contesti nei quali il rischio 231 può manifestarsi in modo più delicato. In una struttura sanitaria, infatti, la prestazione non è mai soltanto un atto clinico. È anche un processo organizzativo, documentale, amministrativo ed economico.

Il paziente viene preso in carico, visitato, sottoposto a esami o interventi, dimesso, refertato. Ogni passaggio produce documenti, codifiche, dati sanitari, richieste di pagamento, flussi verso enti pubblici o assicurazioni. Quando la struttura opera in regime di accreditamento o convenzione, la prestazione sanitaria si traduce anche in una richiesta di rimborso al sistema pubblico.

È in questo spazio, tra cura e organizzazione, che il Modello 231 assume un ruolo decisivo.

Il caso Santa Rita, noto anche come vicenda della “clinica degli orrori”, offre una lezione ancora attuale per comprendere perché un poliambulatorio o una struttura sanitaria privata non possano considerare il Modello 231 un semplice documento formale. La vicenda mostra come la mancanza di controlli effettivi sui processi sanitari, documentali e amministrativi possa trasformare l’organizzazione in un fattore di rischio penale.

Il caso Santa Rita: quando la prestazione sanitaria diventa rischio penale

La vicenda Santa Rita è nota per la sua gravità. Secondo la ricostruzione giudiziaria, alcuni medici della casa di cura avrebbero eseguito interventi chirurgici non necessari, privi di reale finalità terapeutica e, in diversi casi, in assenza di un valido consenso del paziente. Tali condotte sarebbero state finalizzate anche a ottenere rimborsi dalla Regione Lombardia per prestazioni sanitarie non dovute o comunque rappresentate in modo non corretto.

La Corte d’Assise di Milano, con sentenza del 9 aprile 2014, depositata il 2 luglio 2014, ha condannato gli imputati per gravi reati, tra cui truffa, falso, lesioni personali e omicidio volontario. La sentenza è particolarmente significativa perché ha riconosciuto, in quel contesto, la responsabilità di medici per omicidio volontario nell’esercizio dell’attività professionale.

Ma, al di là del clamore mediatico e della drammaticità dei fatti, il caso Santa Rita interessa anche sotto un altro profilo: quello dell’organizzazione della struttura sanitaria.

La vicenda non racconta soltanto singoli comportamenti devianti. Racconta un sistema nel quale il controllo sull’appropriatezza delle prestazioni, sulla finalità terapeutica, sul consenso informato, sulla documentazione clinica e sulla richiesta di rimborso pubblico non ha funzionato.

Ed è esattamente qui che entra in gioco il tema della responsabilità 231.

SDO, DRG e rimborsi: il cuore documentale del rischio 231 in sanità

Un ulteriore passaggio fondamentale della vicenda Santa Rita si trova nella sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione feriale, 12 novembre 2008, n. 42166.

In quel procedimento, la Cassazione si è occupata della contestazione di truffa aggravata e falso ideologico in relazione alla compilazione delle schede di dimissione ospedaliera, le cosiddette SDO, e alla codifica delle prestazioni mediante DRG.

Il sistema DRG, acronimo di Diagnosis Related Group, consente di trasformare l’attività sanitaria erogata dalla struttura in un valore economico, rilevante ai fini del rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. In altri termini, la codifica della prestazione non è un atto neutro: incide direttamente sull’importo che la struttura può ottenere.

La SDO, quindi, non è un mero documento interno. È parte integrante della cartella clinica e contiene informazioni decisive per l’attribuzione del DRG e per la richiesta di rimborso. La sua compilazione coinvolge profili clinici, amministrativi, economici e pubblicistici.

La Cassazione ha chiarito che, quando la codifica delle prestazioni sanitarie è vincolata a parametri tecnici e normativi predeterminati, la non corretta rappresentazione della prestazione può assumere rilievo penale. Non si tratta, infatti, di una libera opinione del medico, ma di una valutazione tecnica destinata a produrre effetti giuridici ed economici.

Per una struttura sanitaria privata accreditata, questo principio è essenziale: la documentazione sanitaria non serve soltanto a ricostruire il percorso clinico del paziente, ma può diventare il presupposto per ottenere denaro pubblico.

Ecco perché il Modello 231 deve presidiare anche questi processi.

Perché il caso Santa Rita riguarda anche i poliambulatori

Si potrebbe obiettare che il caso Santa Rita riguardava una casa di cura e non un semplice poliambulatorio. L’obiezione, però, convince solo in parte.

Il punto non è la dimensione della struttura, ma la natura dei processi gestiti.

Anche un poliambulatorio può trovarsi a gestire:

  • prestazioni sanitarie remunerate da soggetti pubblici o convenzionati;
  • referti e documentazione clinica;
  • procedure diagnostiche o terapeutiche;
  • rapporti con ASL, Regione o assicurazioni;
  • consenso informato;
  • fatturazione sanitaria;
  • dati sensibili e sanitari;
  • controlli interni sulla correttezza delle prestazioni;
  • attività di medici, collaboratori, tecnici e personale amministrativo.

Quando questi processi non sono regolati, tracciati e controllati, il rischio non è soltanto quello dell’errore individuale. Il rischio è che l’ente venga accusato di non avere predisposto un’organizzazione idonea a prevenire condotte illecite.

Questa è la cosiddetta colpa di organizzazione.

Che cos’è la colpa di organizzazione nella sanità privata

La responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 non nasce automaticamente dal reato commesso da una persona fisica. Occorre verificare se quel reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e se l’organizzazione aziendale fosse inadeguata a prevenirlo.

Nel settore sanitario privato, la colpa di organizzazione può assumere forme molto concrete.

Può consistere, ad esempio, nella mancanza di procedure per verificare l’appropriatezza delle prestazioni. Oppure nell’assenza di controlli sulla corretta compilazione della documentazione clinica. O ancora nella totale mancanza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza in caso di anomalie, contestazioni, ispezioni o eventi avversi.

Nel caso di una struttura sanitaria, non basta affermare che il medico è un professionista autonomo. L’ente che organizza l’attività sanitaria deve dotarsi di regole interne, controlli, responsabilità definite e sistemi di verifica.

Il Modello 231, quindi, non deve sostituirsi alla valutazione clinica del medico. Deve però assicurare che l’organizzazione non favorisca, tolleri o non intercetti condotte illecite.

Il Modello 231 non deve essere un documento da scaffale

Uno degli errori più frequenti nelle strutture sanitarie è adottare un Modello 231 generico, copiato da altri settori o costruito solo per adempiere formalmente a una richiesta esterna.

Un Modello di questo tipo è poco utile.

Nel poliambulatorio, il Modello 231 deve essere costruito sui rischi reali della struttura. Deve parlare il linguaggio dell’organizzazione sanitaria. Deve comprendere non solo i reati contro la pubblica amministrazione o la sicurezza sul lavoro, ma anche i processi specifici attraverso cui la prestazione sanitaria viene prescritta, erogata, documentata, codificata e fatturata.

Un Modello 231 efficace deve rispondere a domande molto concrete:

Chi verifica la correttezza della prestazione rispetto alla prescrizione?

Chi controlla la completezza della documentazione sanitaria?

Chi segnala eventuali anomalie nella fatturazione o nella richiesta di rimborso?

Chi verifica la coerenza tra prestazione eseguita, referto, codice applicato e importo richiesto?

Chi riceve le segnalazioni in caso di contestazioni da parte dell’ASL o della Regione?

Quali informazioni arrivano all’Organismo di Vigilanza?

Queste domande sono molto più importanti di un manuale astratto pieno di formule generiche.

Le aree sensibili 231 per un poliambulatorio

In una struttura poliambulatoriale, le principali aree sensibili ai fini 231 possono essere individuate in almeno otto ambiti.

1. Rapporti con la pubblica amministrazione

Se il poliambulatorio opera in accreditamento, convenzione o comunque intrattiene rapporti con enti pubblici, il rischio di reati contro la pubblica amministrazione deve essere attentamente presidiato.

Rientrano in quest’area i rapporti con ASL, Regione, enti ispettivi, organismi di controllo, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Il Modello deve prevedere regole chiare su chi può intrattenere questi rapporti, come devono essere documentati gli incontri, quali autorizzazioni sono necessarie e come devono essere gestite eventuali richieste anomale.

2. Fatturazione e richieste di rimborso

La fatturazione sanitaria è un’area ad alto rischio, soprattutto quando la prestazione è posta a carico del servizio pubblico o di enti convenzionati.

Devono essere previsti controlli sulla coerenza tra prestazione prescritta, prestazione eseguita, documentazione clinica, codice applicato e importo richiesto.

Il caso Santa Rita dimostra che il momento della trasformazione della prestazione in valore economico è uno snodo delicatissimo. È proprio lì che il rischio penale può manifestarsi.

3. Appropriatezza delle prestazioni

Il tema dell’appropriatezza è centrale.

Un poliambulatorio deve potere dimostrare che le prestazioni erogate rispondono a criteri clinici, diagnostici o terapeutici effettivi. Naturalmente il Modello 231 non entra nel merito della scelta medica in senso stretto, ma deve assicurare che esistano procedure idonee a evitare prestazioni inutili, duplicate, non documentate o non coerenti con il quadro clinico.

L’appropriatezza non è solo un tema deontologico. È anche un tema organizzativo.

4. Documentazione sanitaria

Cartelle, referti, consensi informati, schede, registri, immagini diagnostiche e documenti amministrativi devono essere completi, corretti, tracciabili e conservati secondo regole chiare.

La documentazione sanitaria è il luogo in cui la cura diventa prova.

Una documentazione incompleta o incoerente espone il paziente, il professionista e la struttura a rischi rilevanti. Per questo il Modello 231 deve prevedere procedure specifiche sulla formazione, compilazione, modifica, conservazione e controllo dei documenti sanitari.

5. Consenso informato

Il consenso informato non può essere ridotto a un modulo firmato.

Deve essere il risultato di un processo effettivo di informazione del paziente. La struttura deve poter dimostrare che il paziente è stato messo nelle condizioni di comprendere natura, finalità, rischi e alternative della prestazione.

Nel caso Santa Rita, l’assenza di un valido consenso è uno degli elementi centrali della ricostruzione giudiziaria. Per questo, anche nei poliambulatori, il consenso informato deve essere trattato come un presidio sostanziale, non come un adempimento burocratico.

6. Gestione degli eventi avversi e dei reclami

Una struttura sanitaria seria deve avere un sistema per raccogliere, analizzare e gestire eventi avversi, quasi eventi, reclami, contestazioni e anomalie.

Il problema non è solo evitare l’evento. Il problema è capire se l’evento rivela una criticità organizzativa.

Un reclamo ripetuto, una contestazione dell’ASL, una serie di errori documentali o una segnalazione interna possono essere segnali che il Modello 231 deve intercettare.

7. Ruolo del direttore sanitario

Il direttore sanitario ha una funzione essenziale nel governo dei processi clinici e organizzativi.

Nel Modello 231 devono essere chiariti i suoi compiti, i suoi poteri, i suoi obblighi informativi e i suoi rapporti con l’Organismo di Vigilanza.

Il direttore sanitario non può essere una figura meramente formale. Deve essere inserito nel sistema dei controlli interni, soprattutto per quanto riguarda appropriatezza, documentazione sanitaria, gestione dei professionisti e rapporti con gli enti di controllo.

8. Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza non deve valutare la correttezza clinica della singola prestazione. Non è questo il suo ruolo.

Deve però verificare che i processi sensibili siano mappati, che le procedure esistano, che i flussi informativi siano effettivi e che le anomalie vengano segnalate.

Nel poliambulatorio, l’OdV dovrebbe ricevere informazioni periodiche su:

  • ispezioni e controlli;
  • contestazioni da parte di enti pubblici;
  • reclami significativi;
  • eventi avversi gravi;
  • anomalie nella fatturazione;
  • modifiche nei rapporti convenzionali;
  • procedimenti disciplinari;
  • contenziosi rilevanti;
  • audit interni su documentazione e prestazioni.

Senza flussi informativi, l’OdV resta cieco. E un OdV cieco non può vigilare davvero.

Modello 231 e sanità: prevenire il rischio prima che diventi processo

Il valore del Modello 231 non sta nella sua esistenza formale, ma nella sua capacità di prevenire il rischio.

Nel settore sanitario, questo significa creare un’organizzazione capace di distinguere l’errore individuale dalla disfunzione sistemica. Significa evitare che la pressione economica, la produttività, la saturazione delle agende, il numero di prestazioni o la ricerca del rimborso prevalgano sulla correttezza clinica, documentale e amministrativa.

Il caso Santa Rita insegna che l’illecito sanitario raramente nasce all’improvviso. Spesso cresce dentro prassi tollerate, anomalie non segnalate, controlli mancati, documenti compilati in modo ripetutamente incoerente, vantaggi economici mai messi in discussione.

La prevenzione 231 serve proprio a questo: impedire che l’anomalia diventi metodo.

Perché un poliambulatorio dovrebbe adottare un Modello 231

Per un poliambulatorio, adottare un Modello 231 significa proteggere la struttura, i professionisti e i pazienti.

Significa dimostrare di avere preso sul serio il rischio organizzativo.

Significa costruire procedure chiare, responsabilità definite, controlli documentati e flussi informativi efficaci.

Significa anche rafforzare la credibilità della struttura nei confronti di pazienti, enti pubblici, assicurazioni, partner commerciali e autorità di controllo.

In una sanità privata sempre più regolata, controllata e integrata con il pubblico, il Modello 231 non è più un lusso riservato alle grandi cliniche. È uno strumento di governo.

Anche le strutture di dimensioni medio-piccole, se organizzate in forma societaria e dotate di processi complessi, dovrebbero interrogarsi seriamente sull’opportunità di adottarlo.

Conclusioni: dal caso Santa Rita alla buona organizzazione sanitaria

Il caso Santa Rita rappresenta una delle vicende più drammatiche della sanità privata italiana. Ma, proprio per questo, offre una lezione che va oltre il singolo processo.

La lezione è che la struttura sanitaria non può limitarsi a confidare nella professionalità dei singoli medici. Deve costruire un’organizzazione capace di prevenire, intercettare e correggere le deviazioni.

Nel poliambulatorio moderno, la qualità della cura passa anche dalla qualità dell’organizzazione.

Il Modello 231, se costruito seriamente, può diventare uno strumento prezioso per presidiare i punti più sensibili: appropriatezza delle prestazioni, consenso informato, documentazione sanitaria, fatturazione, rapporti con il sistema pubblico, controlli interni e vigilanza.

Non si tratta di burocratizzare la medicina.

Si tratta, al contrario, di proteggere la funzione sanitaria dalla sua possibile degenerazione economica e organizzativa.

Perché una struttura sanitaria privata non è responsabile solo di ciò che cura. È responsabile anche di come si organizza per curare.

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