Riforma 231: niente “big bang”. Il vero paradigma nuovo è la proporzionalità, soprattutto per i piccoli enti


Riforma 231: più proporzionalità per piccoli enti e imprese

La riforma del d.lgs. 231/2001 non sembra muoversi nella direzione di una rivoluzione radicale. Piuttosto, il percorso avviato dal Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (d.m. 7 febbraio 2024 e successivi) appare orientato a una manutenzione evolutiva del sistema: non cancellare l’impianto vigente, ma renderlo più coerente, più garantito, più proporzionato e più aderente alla realtà concreta delle imprese. (sistemapenale.it)

La 231 resta, dunque, dentro la sua logica originaria: responsabilizzare l’ente non perché “qualcuno” al suo interno abbia commesso un reato, ma perché quel reato sia stato reso possibile o agevolato da un difetto dell’organizzazione.

Il punto centrale è proprio questo: la responsabilità dell’ente non può essere un automatismo derivante dal reato della persona fisica. Deve fondarsi su un rimprovero autonomo, cioè sulla cosiddetta colpa di organizzazione. Non basta che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; occorre individuare quali regole organizzative siano mancate, quali controlli non abbiano funzionato, quali presidi fossero esigibili e in che modo la lacuna organizzativa abbia inciso sulla commissione del reato.

Questa impostazione non nasce oggi. La dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno da tempo spinto verso una lettura della responsabilità 231 come responsabilità per fatto proprio dell’ente, non come responsabilità riflessa per il fatto altrui. La proposta di riforma sembra voler consolidare proprio questo approdo: capi di imputazione più precisi, contestazioni meno generiche, prova effettiva della carenza organizzativa.

Ne deriva una conseguenza molto pratica: la difesa dell’ente dovrà concentrarsi sempre più sulla struttura concreta dell’organizzazione. Non sarà sufficiente produrre un modello 231 formalmente esistente; occorrerà dimostrare che quel modello era vivo, conosciuto, aggiornato, attuato e coerente con i rischi specifici dell’attività svolta.

Allo stesso tempo, l’accusa non potrà limitarsi a richiamare il reato-presupposto. Dovrà spiegare perché l’organizzazione era inadeguata e quale nesso vi sia tra quella inadeguatezza e il fatto di reato.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo diventa quindi il vero terreno di verifica. Ma anche qui la riforma non pare voler introdurre un modello astratto o uniforme. Al contrario, sembra emergere una maggiore attenzione alla proporzionalità: il modello deve essere calibrato sulla natura dell’attività, sulle dimensioni dell’ente, sulla complessità organizzativa, sui poteri delegati e sui rischi concretamente prevedibili.

Questo è il punto più interessante, soprattutto per i piccoli enti.

Per anni, molte piccole imprese hanno percepito la 231 come un sistema pensato per realtà societarie medio-grandi: modelli corposi, organismi di vigilanza strutturati, procedure complesse, flussi informativi articolati. In molte microimprese, tutto ciò è apparso come un apparato costoso e poco aderente alla quotidianità aziendale.

La riforma sembra invece cogliere un’esigenza diversa: non esonerare i piccoli enti dalla responsabilità, ma valutarli secondo criteri adeguati alla loro reale struttura.

La piccola impresa non è una grande impresa “in difetto”. È un’organizzazione diversa. Ha meno livelli decisionali, meno funzioni interne, minore separazione tra proprietà, gestione e controllo. Spesso vi è una forte coincidenza tra l’autore del reato e il centro decisionale dell’ente. Questo non significa che il piccolo ente debba essere immune dalla 231, ma significa che la sua responsabilità deve essere accertata e sanzionata con misura.

La vera innovazione, quindi, non è l’esenzione. È la proporzionalità.

In particolare, nelle società unipersonali o nelle strutture estremamente semplici, può porsi un problema molto serio: quando la persona fisica condannata e l’ente coincidono sostanzialmente, la sanzione all’ente rischia di duplicare, nella sostanza, la punizione già inflitta alla persona. In questi casi, il tema non è negare la responsabilità dell’ente, ma evitare che il sistema produca un bis in idem sostanziale, cioè una duplicazione punitiva irragionevole.

È qui che il nuovo paradigma diventa davvero interessante: non “piccolo ente uguale impunità”, ma “piccolo ente uguale valutazione concreta dell’alterità, dell’organizzazione e della proporzionalità della risposta”.

Anche il modello 231, per i piccoli enti, dovrà essere ripensato in questa chiave. Non servono modelli monumentali, copiati da grandi società e poi lasciati in un cassetto. Servono presidi semplici, essenziali, comprensibili e tracciabili.

Per una piccola impresa, un modello efficace può consistere in poche regole operative realmente applicate: procedure per i pagamenti, criteri di scelta dei fornitori, gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione, sicurezza sul lavoro, deleghe chiare, controlli minimi, formazione documentata, canali di segnalazione proporzionati, verbali o evidenze dell’attività di vigilanza.

La domanda decisiva non dovrebbe essere: “Il modello è abbastanza complesso?”.
La domanda dovrebbe essere: “Per questa impresa, con questi rischi, queste risorse e questa struttura, i presidi adottati erano ragionevoli, conosciuti e concretamente attuati?”.

Questo passaggio è fondamentale anche per la valutazione giudiziale del modello. L’idoneità non può essere giudicata con il senno di poi, dopo che il reato si è verificato. Deve essere valutata ex ante, cioè chiedendosi se, prima del fatto, l’ente avesse predisposto misure ragionevolmente capaci di prevenire reati della specie di quello poi commesso.

Altra linea significativa della riforma riguarda la premialità. Anche qui non si assiste a un capovolgimento del sistema, ma a un suo rafforzamento. Il decreto 231 già conosce condotte riparatorie, riduzioni sanzionatorie e meccanismi di valorizzazione del comportamento successivo dell’ente. La prospettiva di riforma sembra potenziare questa direzione, immaginando percorsi più incisivi per l’ente che, dopo il reato, si riorganizzi seriamente, ripari il danno, elimini le carenze e metta a disposizione il profitto.

Il punto, però, è che il post factum non può diventare una scorciatoia. La riorganizzazione successiva è rilevante solo se seria, tempestiva e verificabile. Non basta aggiornare il modello dopo la contestazione. Occorre dimostrare un cambiamento organizzativo reale.

In questo senso, la premialità non indebolisce la prevenzione. Al contrario, la rafforza: premia l’ente che dimostra di volersi ricondurre a legalità organizzativa e scoraggia la compliance solo formale.

Anche sul terreno delle sanzioni e delle cautele reali emerge il medesimo filo conduttore: proporzionalità. La sanzione deve essere effettiva e dissuasiva, ma non cieca. Deve colpire l’ente responsabile, ma senza produrre effetti inutilmente distruttivi quando esistono soluzioni più equilibrate.

Il tema è particolarmente delicato per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca. Una misura reale può incidere profondamente sulla vita dell’impresa prima ancora della decisione definitiva. Per una microimpresa, il sequestro di risorse essenziali può equivalere alla paralisi dell’attività. Anche qui, quindi, il giudice dovrà misurare necessità, proporzionalità, impatto sulla continuità aziendale e collegamento effettivo tra beni aggrediti e profitto del reato.

La riforma, letta insieme alla giurisprudenza e alla dottrina più attenta, sembra dunque indicare una direzione precisa: meno automatismi, più accertamento concreto; meno formalismo, più effettività; meno modelli standardizzati, più compliance proporzionata.

Per avvocati e imprese, il messaggio operativo è chiaro.

Le contestazioni 231 saranno sempre più difendibili sul terreno della specificità: quali carenze organizzative? quali regole violate? quale nesso con il reato? quale alternativa organizzativa era concretamente esigibile?

I modelli 231 dovranno essere sempre meno “documentali” e sempre più misurabili: mappatura dei rischi, procedure effettive, controlli tracciati, formazione, aggiornamenti, flussi informativi, attività dell’organismo di vigilanza.

Le piccole imprese dovranno smettere di considerare la 231 come un sistema estraneo, ma avranno anche titolo per pretendere una valutazione diversa da quella riservata alle grandi organizzazioni.

Il vero punto di equilibrio è questo: la piccola impresa non deve essere fuori dalla 231, ma deve poter stare dentro la 231 con strumenti sostenibili, criteri ragionevoli e sanzioni proporzionate.

In conclusione, la riforma non sembra annunciare un “big bang”. Annuncia qualcosa di forse più importante: una 231 più matura.

Una 231 nella quale la responsabilità dell’ente non deriva automaticamente dal reato, ma dalla prova della colpa organizzativa.

Una 231 nella quale il modello non è un fascicolo da esibire, ma un sistema da vivere.

Una 231 nella quale la premialità non è clemenza, ma incentivo alla riorganizzazione.

Una 231 nella quale i piccoli enti non vengono né esclusi né schiacciati, ma valutati secondo proporzione.

Il nuovo paradigma, allora, può essere sintetizzato così: dalla compliance standardizzata alla compliance proporzionata; dalla responsabilità automatica alla responsabilità organizzativa; dalla sanzione duplicativa alla risposta calibrata.


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