Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 5 marzo 2026, n. 4979
Il trasferimento all’estero di un genitore separato o divorziato può diventare una questione particolarmente delicata quando sono coinvolti figli minorenni.
Una nuova opportunità lavorativa, il desiderio di avvicinarsi alla famiglia d’origine o la necessità di ricostruire la propria vita in un altro Paese rappresentano esigenze legittime. Ma un genitore può trasferirsi all’estero portando con sé i figli senza il consenso dell’altro? E cosa accade se il giudice nega l’autorizzazione?
Con l’ordinanza n. 4979 del 5 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione processuale, chiarendo che anche il provvedimento con cui il giudice respinge la richiesta di trasferimento all’estero dei figli può essere reclamabile quando incide sostanzialmente sulla responsabilità genitoriale.
La decisione assume particolare rilievo nei procedimenti di separazione e divorzio, nei quali il mantenimento della situazione familiare esistente non rappresenta necessariamente la soluzione più adeguata all’interesse dei minori.
Un genitore separato può trasferirsi all’estero con i figli?
Occorre distinguere la libertà del genitore di stabilire la propria residenza dalla possibilità di modificare quella dei figli minorenni.
Il genitore può decidere liberamente dove vivere, anche trasferendosi in un altro Paese. Tuttavia, questa libertà non comporta automaticamente il diritto di trasferire anche i figli.
L’art. 337-ter del Codice civile stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i minori, comprese quelle relative alla loro residenza abituale, devono essere assunte di comune accordo dai genitori.
In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice.
Anche quando i figli sono collocati prevalentemente presso la madre o il padre, la scelta di trasferire la loro residenza all’estero non può quindi essere considerata una decisione esclusivamente personale del genitore collocatario.
Il criterio fondamentale rimane il superiore interesse del minore, da valutare alla luce della sua situazione concreta.
Il caso esaminato dalla Cassazione: il trasferimento dalla città di Roma alla Danimarca
La vicenda nasce da un procedimento di divorzio nel quale i due figli minorenni erano affidati in modo condiviso ai genitori e collocati prevalentemente presso la madre.
La donna, originaria della Danimarca, aveva chiesto di poter trasferire la propria residenza e quella dei figli nel Paese d’origine.
Il giudice aveva respinto la richiesta, valorizzando il radicamento dei minori nel contesto sociale, scolastico e familiare di Roma, dove avevano trascorso gran parte della loro vita.
Successivamente, la madre aveva presentato una nuova istanza, chiedendo anche l’ascolto dei figli.
Il maggiore aveva manifestato il desiderio di trasferirsi in Danimarca, mentre il fratello aveva espresso una posizione differente.
Nonostante queste circostanze, il giudice aveva mantenuto l’organizzazione familiare esistente.
La Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile il reclamo della madre, ritenendo che il provvedimento non avesse modificato l’assetto precedente.
La questione è stata quindi sottoposta alla Corte di Cassazione.
Cassazione n. 4979/2026: anche il diniego del trasferimento può essere reclamato
Il principio più importante della pronuncia riguarda l’interpretazione dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, non possono essere considerati reclamabili soltanto i provvedimenti che modificano positivamente le condizioni di affidamento o collocamento dei figli.
Anche il rigetto di un’istanza può produrre conseguenze sostanziali sui diritti dei genitori e sulla relazione con i figli.
Si pensi al genitore che abbia ricevuto un’offerta di lavoro stabile all’estero e intenda trasferirsi con i figli, offrendo loro adeguate condizioni abitative, scolastiche e familiari.
Il rifiuto potrebbe costringerlo a scegliere tra la nuova opportunità professionale e la continuità della convivenza quotidiana con i minori.
Il mantenimento dello status quo, quindi, non è sempre una decisione neutra.
La Cassazione ha chiarito che anche il provvedimento negativo può essere sottoposto a reclamo quando incide in modo sostanziale sull’esercizio della responsabilità genitoriale, secondo i presupposti previsti dalla legge.
La Corte non ha autorizzato il trasferimento in Danimarca: ha riconosciuto la possibilità di sottoporre il diniego a un controllo giudiziale.
Quali elementi valuta il giudice per autorizzare il trasferimento dei figli all’estero?
Ogni situazione familiare richiede un esame specifico.
Il giudice deve considerare diversi elementi:
- Le ragioni del trasferimento: opportunità professionali, esigenze economiche, ricongiungimento familiare o altre motivazioni personali.
- La concretezza del progetto: abitazione, lavoro, scuola, assistenza sanitaria e rete familiare disponibile nel Paese di destinazione.
- La situazione dei figli: età, abitudini, percorso scolastico, relazioni sociali e stabilità affettiva.
- Il rapporto con il genitore che rimane: possibilità di garantire frequentazioni effettive e significative nonostante la distanza.
- La volontà dei minori: da valutare in relazione alla loro età e capacità di discernimento.
La distanza geografica non determina automaticamente il rigetto della richiesta, ma neppure le esigenze personali del genitore collocatario possono prevalere senza un’adeguata valutazione dell’interesse dei figli.
Il trasferimento comporta la perdita dell’affidamento o del collocamento?
Una delle principali preoccupazioni dei genitori riguarda la possibilità di perdere il collocamento prevalente dei figli a seguito della decisione di trasferirsi.
Il trasferimento non determina automaticamente la perdita dell’affidamento o del collocamento.
Il genitore che sceglie di vivere in un’altra città o in un altro Paese non diventa, per questa sola ragione, inidoneo a occuparsi dei figli.
Tuttavia, quando lo spostamento rende necessario modificare l’organizzazione familiare, il giudice dovrà valutare quale collocamento risponda maggiormente all’interesse dei minori.
Potrà essere mantenuto il collocamento presso il genitore che si trasferisce oppure potrà essere ritenuto preferibile quello presso il genitore che rimane in Italia.
La decisione non deve rappresentare una sanzione per la scelta personale del genitore, ma deve essere orientata alla tutela dei figli.
Il diritto alla bigenitorialità nel trasferimento internazionale
Il principio di bigenitorialità assume particolare importanza nei casi di trasferimento all’estero.
L’art. 337-ter c.c. tutela il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Questo diritto non comporta necessariamente una suddivisione matematica dei tempi di permanenza, ma impone di verificare che ciascun genitore possa conservare una presenza significativa nella vita dei figli.
La Cassazione ha recentemente approfondito il tema anche con l’ordinanza n. 6078/2026 sull’affidamento dei minori, il collocamento e il principio di bigenitorialità, esaminata in un precedente articolo dello Studio Legale Pisanello.
In quella pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che le decisioni sull’affidamento e sui tempi di frequentazione non possono fondarsi su presunzioni generali, come la preferenza automatica per la madre in ragione della giovane età dei figli.
Anche nel caso del trasferimento internazionale, il criterio decisivo è la concreta realtà familiare.
Occorre considerare chi si occupa quotidianamente dei minori, la qualità dei rapporti affettivi, le capacità genitoriali e la possibilità effettiva di preservare i legami familiari.
Come mantenere il rapporto con il genitore che rimane in Italia?
Il trasferimento all’estero non deve comportare la perdita dei rapporti con il genitore che rimane.
Per questa ragione, il progetto di trasferimento dovrebbe prevedere una concreta organizzazione delle frequentazioni.
Tra le soluzioni possibili rientrano periodi più lunghi durante le vacanze scolastiche, collegamenti video regolari, una distribuzione sostenibile delle spese di viaggio e calendari di frequentazione compatibili con gli impegni dei minori.
La collaborazione del genitore collocatario nel mantenere i rapporti con l’altro genitore costituisce un elemento importante della valutazione complessiva.
Non basta dichiarare di voler favorire tali rapporti: occorre dimostrare come possano essere concretamente garantiti.
L’ascolto dei figli minorenni: quanto conta la loro volontà?
L’art. 473-bis.4 c.p.c. disciplina l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di quello più piccolo, quando sia capace di discernimento, salve le eccezioni previste dalla legge.
La volontà del figlio non è automaticamente vincolante.
Il giudice deve tuttavia prenderla in considerazione, valutando la maturità del minore, le ragioni della sua scelta e l’eventuale presenza di pressioni o condizionamenti.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i due fratelli avevano manifestato opinioni differenti rispetto al trasferimento in Danimarca.
La vicenda dimostra che anche all’interno della stessa famiglia le esigenze dei figli possono essere diverse e richiedere una valutazione particolarmente attenta.
Cosa fare se il giudice nega il trasferimento dei figli all’estero?
La Cassazione n. 4979/2026 ha chiarito che il rigetto dell’istanza può essere reclamabile quando il provvedimento incide sostanzialmente sulla responsabilità genitoriale e ricorrono i presupposti dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
Il reclamo consente di sottoporre alla Corte d’appello il provvedimento adottato dal giudice.
Non tutte le decisioni sfavorevoli sono però automaticamente reclamabili.
È necessario verificare il contenuto del provvedimento, la sua concreta incidenza sulla relazione genitore-figlio e i termini processuali applicabili.
L’art. 473-bis.24 c.p.c. prevede, in via ordinaria, un termine di dieci giorni per proporre reclamo, con decorrenza disciplinata dalla stessa norma.
È quindi importante effettuare tempestivamente una valutazione processuale, senza attendere necessariamente la conclusione del procedimento di separazione o divorzio.
Trasferimento dei figli senza consenso: attenzione alla sottrazione internazionale di minori
Occorre distinguere il trasferimento autorizzato dal trasferimento dei minori effettuato senza il consenso necessario o in violazione dei diritti di affidamento.
In determinate circostanze, lo spostamento può integrare una situazione di sottrazione internazionale di minori.
Possono trovare applicazione la Convenzione dell’Aja del 1980 e, nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, le pertinenti disposizioni del Regolamento UE 2019/1111.
Ne possono derivare procedimenti diretti a ottenere il ritorno del minore nello Stato della precedente residenza abituale.
Prima di organizzare il trasferimento internazionale dei figli è quindi essenziale verificare quali decisioni richiedano l’accordo dell’altro genitore e quando sia necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Conclusioni: il superiore interesse del minore rimane il criterio decisivo
L’ordinanza n. 4979/2026 conferma che il mantenimento della situazione familiare esistente non può essere considerato automaticamente preferibile a una modifica.
Anche il provvedimento con cui il giudice respinge la richiesta di trasferimento all’estero può incidere in modo sostanziale sulla responsabilità genitoriale e sulla relazione con i figli.
Per il genitore che intende trasferirsi è fondamentale predisporre un progetto serio, documentato e compatibile con le esigenze dei minori.
Per quello che si oppone è altrettanto importante motivare il dissenso attraverso circostanze concrete, evitando che la controversia diventi un conflitto fondato soltanto sugli interessi personali degli adulti.
La soluzione giuridicamente corretta deve sempre nascere da un bilanciamento tra le esigenze dei genitori, il diritto alla bigenitorialità e il superiore interesse dei figli.
Lo Studio Legale Pisanello di Reggio Emilia offre assistenza nelle controversie riguardanti separazioni, divorzi, affidamento e collocamento dei figli minorenni.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare anche la sezione del sito dedicata a separazioni e divorzi.
Avv. Carmen Pisanello – Avvocata del Foro di Reggio Emilia

