VIOLENZA SESSUALE MEDIANTE ATTI SESSUALE REPENTINI DURANTE VISITE MEDICHE

La sentenza in commento riassume i principi giurisprudenziali in tema di violenza sessuale commessa con atti subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso, quali buffetti e palpeggiamenti alle natiche o del seno. La Corte ha precisato che l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente, né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguito. Le varie sentenze esaminate trattano per la maggior parte di visite mediche, che sono degenerate. Qualche altra sentenza trattava della donna che mentre era al telefono in una cabina telefonica del paese veniva attenzionata con vari palpeggiamenti.

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 23/09/2022) 11/11/2022, n. 42918. In tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorchè viziato, o dal dissenso in ogni caso manifestabile (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, P., Rv. 260985 – 01). Con riferimento all’attività del medico, Sez. 3, n. 18864 del 22/02/2019, P., Rv. 275743 – 01, ha affermato, in tema di violenza sessuale, che il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità e deve, inoltre, immediatamente fermarsi in caso di dissenso del predetto (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata esclusa la sussistenza del dolo nell’agire di un medico, attribuendo rilevanza all’errore dell’imputato che aveva reputato non necessario il consenso delle pazienti ad una manovra incidente sulla propria sfera sessuale).

Proprio l’assoluta estraneità alle patologie ed i reiterati toccamenti nelle zone erogene dimostrano, al contrario di quanto rappresentato, la sussistenza del dolo generico, che prescinde dalla soddisfazione dell’autore. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese; Sez. 3, n. 3648 del 03/10/2017, dep. 2018, Rv. 272449 – 01).

 

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