La contestazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti preclude la possibilità di confiscare le somme di denaro a titolo di profitto del reato.
All’imputato era stata contestata solo la detenzione di sostanza stupefacente, sicchè l’imputazione di vendita – cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata – è del tutto estranea all’oggetto del procedimento. Ne deriva che, anche se la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato fosse provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non si tratterebbe comunque del profitto del reato in contestazione, ma del profitto di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità. E’ preclusa, di conseguenza, la possibilità di applicare l’art. 240 c.p., che opera esclusivamente con riferimento al provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non riguardo al provento di altre eventuali condotte illecite, estranee alla dichiarazione di responsabilità.
Con sentenza n. 30861 del 13 luglio 2022, depositata il 9 agosto 2022, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in caso di contestazione del reato di semplice detenzione di sostanze stupefacenti, le somme sequestrate non costituiscono profitto del reato.
Non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e siano destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza perché le stesse non possono qualificarsi come “strumento”, o quale “prodotto”, o “profitto” o “prezzo” del reato (Cass. pen., sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 55852; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2444).

