IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA IMPLICA CHE VI SIA ALMENO UN RAPPORTO DI CONVIVENZA

A parere di chi scrive la conclusione della Corte è rilevante, ove annulla con rinvio, per una nuova valutazione, l’ordinanza del Tribunale di Roma in punto di omessa motivazione in fatto, sulla questione se vi era o no convivenza familiare, rilevante al fine della configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia. D’altronde la diversa configurazione del reato non rende inapplicabile all’autore del reato di stalking, aggravato dal rapporto di coniugio una misura cautelare, sebbene lo favorisca al livello di pena.

La sentenza riportata tratta di un caso in cui la convivenza tra l’imputato e la persona offesa, era cessata già da qualche mese, quando si sono manifestate le condotte aggressive.

Il Tribunale aveva ritenuto che, per la configurabilità del delitto di maltrattamenti, il dato essenziale e qualificante fosse da rinvenire nell’instaurazione, tra autore e vittima, di un rapporto connotato da reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza; con il corollario per cui, se un siffatto rapporto esiste, e se, dunque, sussistano tra costoro strette relazioni dalle quali dovrebbero derivare rispetto e solidarietà, non è nemmeno necessaria una stabile o prolungata convivenza, potendo il reato configurarsi anche qualora la coabitazione sia di breve durata, instabile od anomala (fra molte altre, Sez. 6, n. 17888 del 11/02/2021, 0., Rv. 281092; Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C,, Rv. 261472; Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628.

Alla Corte è stato posto il quesito di diritto se relazioni affettive non tradizionali (in quel caso si trattava di un rapporto sentimentale protrattosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro) possano farsi rientrare nelle nozioni di “famiglia” o di “convivenza”, alla stregua dell’ordinario significato di queste espressioni, tenuto conto che la Corte Costituzionale ha ammonito che, ” in difetto di una tale dimostrazione, l’applicazione dell’art. 572 c.p., in casi siffatti – in luogo dell’art. 612-bis c.p., comma 2, che pure contempla espressamente l’ipotesi di condotte commesse a danno di persona “legata da relazione affettiva” all’agente – apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice: una interpretazione magari sostenibile dal punto di vista teleologico e sistematico (…), ma comunque preclusa dall’art. 25 Cost., comma 2″ (Corte Cost., sentenza n. 98 del 2021).

La Corte, al quesito, ha dato risposta apparentemente negativa.

Ha ritenuto che non sia configurabile il reato di maltrattamenti, bensì l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell’altro dopo la cessazione della convivenza (Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., Rv. 282254, ribadita da Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398, con la precisazione per cui, terminata la convivenza, vengono meno la comunanza di vita e di affetti nonchè il rapporto di reciproco affidamento; in termini, da ultimo, Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, dep. 21/03/2022, P., non mass.).

Invero, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici (art. 14, preleggi), immediato precipitato del principio di legalità (art. 25 Cost.), nonchè la presenza di un apparato normativo che amplia lo spettro delle condotte prevaricatrici di rilievo penale tenute nell’àmbito di relazioni interpersonali non qualificate, impongono, nell’applicazione dell’art. 572 c.p., di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” nell’accezione più ristretta: quella, cioè, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, da una duratura comunanza d’affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorchè, ovviamente, non necessariamente continua (si pensi, ad esempio, al frequente caso di coloro che, per ragioni di lavoro, dimorino in luogo diverso dall’abitazione comune, per periodi più o meno lunghi ma comunque circoscritti).

Quindi la sezione sesta della Cassazione con Sentenza n. 15883 del 16/03/2022 Cc. (dep. 26/04/2022 ) Rv. 283436, Presidente DI STEFANO PIERLUIGI, Estensore ROSATI MARTINO, annullava con rinvio l’ordinanza del TRIB. LIBERTA’ ROMA del 29/11/2021 con la seguente massima: In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen. nell’accezione più ristretta, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi “more uxorio” ai danni dell’altro dopo la cessazione della convivenza.

In applicazione di tale principio, non emergendo il dato se le condotte fossero iniziate durante la convivenza e proseguite dopo la sua cessazione, con sufficiente nitidezza, dal provvedimento impugnato, la corte rinviava ai giudici di merito il compito di accertare se le condotte aggressive od altrimenti prevaricatrici del ricorrente verso la denunciante si fossero manifestate già durante la convivenza tra i medesimi e se alle stesse siano ricollegabili, sotto il profilo causale e/o finalistico, anche quelle verificatesi successivamente, così da delineare un’unica condotta abituale, maturata già in costanza di convivenza. Soltanto all’esito di una siffatta indagine, infatti, sarà possibile stabilire se quei contegni siano sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p., ovvero in altre ipotesi di reato.

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