DIRITTI DI COPIA PER EURO 60.000,00 NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA

In un processo con molte intercettazioni telefoniche se non si sta attenti a come viene fatta la richiesta è possibile che il conto da pagare per i diritti di copia sia molto alto. Consideriamo che per ogni supporto informatico il diritto è pari a € 323,03 euro. E’ quindi comprensibile che l’imputato, dopo aver chiesto le copie, sia astato impossibilitato a ritirarle perché si trattava di pagare svariate migliaia di euro. Nel caso di specie il costo richiesto dalla cancelleria del Tribunale per il rilascio di copie delle intercettazioni ambientali e telefoniche era esorbitante perché vi erano un totale di 186 tra cd e dvd (€ 323,03 euro x 186). Anzitutto, ad avviso dei giudici di primo grado è apparsa del tutto infondata la pretesa della difesa dell’imputato di acquisire in copia i supporti informatici, contenenti la totalità delle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini, essendo tale materiale visionabile ed ascoltabile presso gli uffici della Procura. A tale proposito giova ribadire che, ai sensi dell’art. 268, comma 6, c.p.p., il diritto di ascoltare le registrazioni compete al difensore e non direttamente all’indagato, il cui diritto di difesa non può, quindi, dirsi leso nell’ipotesi in cui, essendo detenuto, non abbia potuto accedere direttamente a tale materiale. C’è comunque un modo diverso di chiedere ed ottenere le copie legalmente e senza spendere risorse importanti.

Sentenza n. 16677 del 3 maggio 2021

In tema di intercettazioni, la Terza sezione penale ha affermato che non viola il diritto di difesa, né integra alcuna sanzione processuale il solo fatto che l’imputato non possa sostenere le spese per ottenere la copia dei supporti magnetici delle registrazioni effettuate, ritualmente messi a disposizione dal pubblico ministero, rimanendo a carico della difesa, cui è pienamente garantito il diritto all’ascolto, ai sensi dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., l’onere di munirsi del necessario materiale tecnico su cui trasfondere il contenuto dei file, secondo la regola generale, di cui all’art. 116, comma 1, cod. proc. pen., in materia di copie di atti processuali.

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