E’ VIOLENZA SESSUALE ANCHE SE LA DONNA, PROSTRATA, FA POCA RESISTENZA

E’ sufficiente che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta.

Cassazione penale, sez. III, sentenza 18 maggio 2021, n. 19611

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta. E il dissenso della vittima può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima, essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato.

Questa sentenza è direttamente collegata a quest’altra più risalente nel tempo ma ancora molto attuale: Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 12/05/2010, n. 24298 (rv. 247877). L’assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consenso viziato. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 18/05/2009)

Nella sentenza commentata, l’imputato era stato condannato alla pena di anni otto e mesi cinque di reclusione nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, La Corte d’Appello riduceva la pena inflitta all’imputato ad anni sette e mesi sei di reclusione, confermando nel resto….omissis….Va, poi, ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv.253214; Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014). La Corte territoriale ha motivato congruamente, in maniera logica ed adeguata, in ordine alla attendibilità delle persone offese, richiamando e condividendo la valutazione del primo giudice e spiegando che le imprecisioni del racconto accusatorio rappresentate dalla difesa erano del tutto marginali, in quanto non incidenti sulla ricostruzione del fatto, ed espressione della genuinità della deposizione; ha, quindi, esaminato anche i riscontri esterni al narrato dei dichiaranti, costituiti dalla documentazione sanitaria in atti, che descriveva situazioni patologiche compatibili con i fatti narrati. In particolare, con riferimento alla condotta di violenza sessuale, la Corte territoriale, rispondendo alle censure della difesa, ha specificamente analizzato la ricostruzione dei fatti ed ha rimarcato che la persona offesa era stata chiara nel riferire che i rapporti sessuali non consenzienti avevano avuto inizio circa quattro/sei anni prima della cessazione della convivenza; ha, poi, chiarito che la circostanza che la donna, negli ultimi tempi, aveva deciso di dormire nella camera dei figli non aveva impedito il perpetrarsi delle violenze sessuali, in quanto la donna aveva chiaramente riferito che l’imputato era solito bussare alla porta per costringerla a consumare dei rapporti sessuali e che ella, soggiogata dal timore della reazione violenta che sarebbe seguita se si fosse rifiutata, lasciava i figli addormentati e cedeva alle pressanti richieste del marito. La violenza, quindi, secondo i Giudici di merito, RISULTAVA INTEGRATA DAL DISSENSO della persona offesa al compimento dei rapporti sessuali, dissenso del quale era certamente consapevole l’imputato. La motivazione è congrua ed esente da vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Essa, inoltre, è in linea con i principi espressi da questa Corte di legittimità in subiecta materia. Deve, infatti, rammentarsi, che, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Sez.3, n. 6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n. 46170 del 18/07/2014, Rv.260985). Questa Corte ha, inoltre, affermato che, in tema di reati sessuali, l’idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicchè essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva (Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, Rv. 255022; Sez.3, n. 967 del 26/11/2014, dep.13/01/2015, Rv.261637). Perciò, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Sez. 3, n. 3141 del 25/02/1994 Ascari, Rv. 198709). E il dissenso della vittima può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima, essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato (Sez.3, n. 24298 del 12/05/2010, Rv.247877). 2.2. A fronte di tale adeguato e logico percorso argomentativo, il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

 

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